IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 72 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e' inserito il seguente: "Art. 72- bis - L'art. 19 non trova applicazione nei confronti delle domande di autorizzazione previste dall'art. 27 della legge 426/71 che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il parere favorevole della Commissione regionale prevista dall'art. 17 della medesima legge 426/71 o, limitatamente ai Comuni con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti e inferiore ai 150.000, a coloro che, anteriormente alla stessa data, abbiano conseguito il parere favorevole della Commissione comunale per il commercio e che, sempre anteriormente alla stessa data, previo possesso di regolare concessione edilizia con destinazione d'uso commerciale per l'edificazione delle strutture dell'esercizio commerciale, abbiano iniziato i relativi lavori di costruzione".