IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo l'art. 72 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e'
inserito   il   seguente:  "Art.  72-  bis  -  L'art.  19  non  trova
applicazione nei confronti delle domande di  autorizzazione  previste
dall'art.  27  della  legge 426/71 che alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano conseguito il  parere  favorevole  della
Commissione  regionale  prevista  dall'art.  17  della medesima legge
426/71 o, limitatamente ai Comuni con popolazione residente superiore
ai  100.000  abitanti  e  inferiore  ai  150.000,   a   coloro   che,
anteriormente   alla   stessa  data,  abbiano  conseguito  il  parere
favorevole della Commissione comunale per il commercio e che,  sempre
anteriormente   alla   stessa   data,  previo  possesso  di  regolare
concessione  edilizia  con   destinazione   d'uso   commerciale   per
l'edificazione  delle  strutture  dell'esercizio commerciale, abbiano
iniziato i relativi lavori di costruzione".