IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Le provvidenze di cui alla legge regionale 12 novembre 1992, n. 52 sono estese, con le procedure previste dalla stessa legge, a favore delle imprese artigiane e delle imprese di minori dimensioni commerciali, alberghiere, turistiche, cooperative di produzione e lavoro e cooperative di consumo, danneggiate dai nubifragi nei mesi di settembre e ottobre 1992. 2. Beneficiano degli interventi di cui al precedente comma le imprese localizzate nelle Provincie di Arezzo, Firenze e Pisa, nonche' nei Comuni individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 1992, n. 9214. 3. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e' fissato al 31 dicembre 1993. 4. Alla copertura della spesa si provvede con lo specifico fondo messo a disposizione della Fidi Toscana S.p.a. con la predetta legge regionale 12 novembre 1992, n. 52 e che presenta la necessaria disponibilita'. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 6 settembre 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 28 agosto 1993.