IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Le provvidenze di cui alla legge regionale 12 novembre 1992, n.
52  sono  estese,  con  le  procedure  previste dalla stessa legge, a
favore delle imprese artigiane e delle imprese di  minori  dimensioni
commerciali,  alberghiere,  turistiche,  cooperative  di produzione e
lavoro e cooperative di consumo, danneggiate dai nubifragi  nei  mesi
di settembre e ottobre 1992.
   2.  Beneficiano  degli  interventi  di  cui al precedente comma le
imprese localizzate  nelle  Provincie  di  Arezzo,  Firenze  e  Pisa,
nonche'  nei  Comuni  individuati  dalla  deliberazione  della Giunta
regionale 9 novembre 1992, n. 9214.
   3. Il termine per la presentazione delle domande di contributo  e'
fissato al 31 dicembre 1993.
   4.  Alla  copertura della spesa si provvede con lo specifico fondo
messo a disposizione della Fidi Toscana S.p.a. con la predetta  legge
regionale  12  novembre  1992,  n.  52  e  che presenta la necessaria
disponibilita'.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 6 settembre 1993
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  27
luglio  1993  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 28
agosto 1993.