IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto  l'art.  100 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta
Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.,  da  ultimo  modificato
con legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8229 di data 18
giugno  1993,  recante  ad  oggetto: "Approvazione del regolamento di
esecuzione del T.U.L.P. in  materia  di  tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Giunta
Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.,  da  ultimo  modificato
con la legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, concernente l'esercizio
delle funzioni di vigilanza e controllo";
 
                              Decreta:
 
   Di emanare il regolamento di esecuzione del T.U.L.P. in materia di
tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti, approvato con decreto del
Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.,
da ultimo modificato con la legge provinciale 18 marzo  1991,  n.  6,
concernente  l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, nel
testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del  presente
decreto.
   Il  regolamento  emanato  con  decreto del Presidente della Giunta
Provinciale 27 maggio 1986, n. 6-30/Legisl. e' abrogato  con  effetto
dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Sono in ogni
caso fatti salvi gli atti di vigilanza e le  operazioni  tecniche  di
controllo  posti  in essere sotto la vigenza del predetto decreto del
Presidente della Giunta Provinciale 27 maggio 1986, n. 6-30/Legisl.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione   ed   entrera'   in  vigore  nel  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino  ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige.
   E'   fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Trento, 12 luglio 1993
 
                             BAZZANELLA
 
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1993
Registro n. 19, foglio n. 164 - Raeli
 
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U.L.P. IN MATERIA DI TUTELA
   DELL'AMBIENTE DAGLI  INQUINAMENTI  -  APPROVATO  CON  DECRETO  DEL
   PRESIDENTE  DELLA  GIUNTA  PROVINCIALE  26  GENNAIO  1987, N. 1-41
   LEGISL., DA ULTIMO MODIFICATO CON LEGGE PROVINCIALE 18 MARZO 1991,
   N. 6 - CONCERNENTE  L'ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI  DI  VIGILANZA  E
   CONTROLLO.
 
                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e definizioni
 
   1.  Il  presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni
di vigilanza e di controllo per l'esecuzione del  testo  unico  delle
leggi   provinciali   in   materia   di  tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti, approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale  26  gennaio  1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato
con la legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 - in seguito  denominato
testo  unico  -  in  coordinamento  anche  con  le  leggi  statali di
recepimento delle direttive comunitarie in materia.
   2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento  valgono  le
seguenti definizioni:
     a)  controllo  preventivo: si intende il complesso delle azioni,
amministrative  e  tecniche,  dirette  a  verificare  o  a  conoscere
preventivamente  la  conformita'  delle attivita' pubbliche e private
alle  prescrizioni  normative  o  a  conoscere  lo   stato   generale
dell'ambiente in rapporto ai fattori di inquinamento;
     b)  controllo  successivo: si intende il complesso delle azioni,
amministrative  o  tecniche  o  a  carattere  ispettivo,  dirette  ad
accertare  la rispondenza delle attivita' in essere alle prescrizioni
normative  o  amministrative  e  all'eventuale  adozione  di   misure
sanzionatorie o repressive.