(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 22 del 13 ottobre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO SI HA PER APPOSTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Attivita' di estetista 1. L'attivita' di estetista e' esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e del regolamento comunale di cui all'art. 4. 2. E' esclusa dall'attivita' di estetista qualsiasi prestazione a finalita' terapeutica.