(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 22
                        del 13 ottobre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
                          SI HA PER APPOSTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                       Attivita' di estetista
 
   1. L'attivita' di estetista e' esercitata nel rispetto delle norme
stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e del regolamento comunale
di cui all'art. 4.
   2.  E' esclusa dall'attivita' di estetista qualsiasi prestazione a
finalita' terapeutica.