IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Mutui a copertura dei disavanzi 1. La Regione, ai sensi dell'art. 2- bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, e' autorizzata a contrarre mutui decennali per il ripiano dei disavanzi di esercizio per gli anni 1987-1988-1989 e 1990 delle aziende di trasporto pubbliche e private concessionarie di servizi pubblici di linea per viaggiatori, per un ammontare complessivo di 60 miliardi di spesa. 2. I mutui, finalizzati al ripiano delle perdite derivanti dai bilanci societari approvati, sono concessi nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare complessivo delle perdite accumulate negli anni 1987-1988-1989 e 1990. 3. La misura massima di cui al precedente comma non si applica all'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.). 4. Sono considerati disavanzi di esercizio le poste che non hanno trovato copertura con i contributi regionali di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, modificata con legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, attuativa dell'art. 6 della legge 10 aprile 1991, n. 151.