IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Mutui a copertura dei disavanzi
 
   1.  La  Regione,  ai  sensi  dell'art. 2- bis del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito con  modificazioni  nella  legge  22
dicembre 1990, n. 403, e' autorizzata a contrarre mutui decennali per
il  ripiano  dei disavanzi di esercizio per gli anni 1987-1988-1989 e
1990 delle aziende di trasporto pubbliche e private concessionarie di
servizi  pubblici  di  linea  per  viaggiatori,  per   un   ammontare
complessivo di 60 miliardi di spesa.
   2.  I  mutui,  finalizzati  al ripiano delle perdite derivanti dai
bilanci societari  approvati,  sono  concessi  nella  misura  massima
dell'80 per cento dell'ammontare complessivo delle perdite accumulate
negli anni 1987-1988-1989 e 1990.
   3.  La  misura  massima  di cui al precedente comma non si applica
all'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.).
   4. Sono considerati disavanzi di esercizio le poste che non  hanno
trovato copertura con i contributi regionali di cui agli articoli 1 e
2  della  legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, modificata con legge
regionale 27 giugno 1986, n. 44, attuativa dell'art. 6 della legge 10
aprile 1991, n. 151.