IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Modifica dell'art. 16 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38
 
   1.  Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 10 ottobre 1989,
n. 38 e' cosi' sostituito:
   "3. Il Consiglio dell'Ente parco istituisce  apposita  Commissione
tecnica  composta  dal  Presidente  dell'Ente  e da sei esperti nelle
materie di competenza di cui tre scelti dal Consiglio del  parco  con
voto  limitato  a  2/3  e  tre  scelti  dal  Comitato  esecutivo  tra
funzionari della Regione e di altri enti pubblici. La Commissione  e'
presieduta  dal Presidente dell'Ente parco. Le funzioni di segretario
sono  svolte  da  un  dipendente  con  qualifica  non   inferiore   a
istruttore.   La  Commissione  ha  il  compito  di  formulare  pareri
obbligatori  sugli  atti   da   emanarsi   dagli   organi   dell'ente
nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate a norma del comma
2.  La  Commissione  esercita  le proprie funzioni sostituendosi agli
organi consultivi ordinariamente competenti, previsti  dalle  singole
normative  regionali.  Ai  componenti  della Commissione competono le
indennita' e il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'art.
187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12".