IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 16 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 1. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 e' cosi' sostituito: "3. Il Consiglio dell'Ente parco istituisce apposita Commissione tecnica composta dal Presidente dell'Ente e da sei esperti nelle materie di competenza di cui tre scelti dal Consiglio del parco con voto limitato a 2/3 e tre scelti dal Comitato esecutivo tra funzionari della Regione e di altri enti pubblici. La Commissione e' presieduta dal Presidente dell'Ente parco. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore a istruttore. La Commissione ha il compito di formulare pareri obbligatori sugli atti da emanarsi dagli organi dell'ente nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate a norma del comma 2. La Commissione esercita le proprie funzioni sostituendosi agli organi consultivi ordinariamente competenti, previsti dalle singole normative regionali. Ai componenti della Commissione competono le indennita' e il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12".