IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'oggetto e le finalita' 1. La presente legge disciplina, per quanto di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonche' il mutamento delle denominazione dei comuni. 2. Per l'attuazione del sistema delle autonomie locali, la Regione esercita i propri poteri tenendo presenti: a) le tradizioni civiche e sociali delle singole comunita'; b) l'ambito territoriale sociale ed economico piu' idoneo per l'organizzazione e lo svolgimento dei pubblici servizi.