IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      L'oggetto e le finalita'
 
   1.   La  presente  legge  disciplina,  per  quanto  di  competenza
regionale, la variazione delle  circoscrizioni  dei  comuni  e  delle
province, nonche' il mutamento delle denominazione dei comuni.
   2. Per l'attuazione del sistema delle autonomie locali, la Regione
esercita i propri poteri tenendo presenti:
     a) le tradizioni civiche e sociali delle singole comunita';
     b)  l'ambito  territoriale  sociale ed economico piu' idoneo per
l'organizzazione e lo svolgimento dei pubblici servizi.