IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                 SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Finalita' e ambito della legge
 
   1. La presente legge, ai sensi della legge n. 394 del  6  dicembre
1991,  in  attuazione  degli  articoli 9 e 32 della Costituzione, nel
rispetto degli accordi internazionali e in  armonia  con  le  vigenti
leggi  nazionali e di attuazione dell'art. 5 dello Statuto Regionale,
detta principi e norme per l'istituzione e  la  gestione  delle  aree
protette,  al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale della  Regione
Campania.
   2.  Ai  fini  della  presente  legge,  costituiscono il patrimonio
naturale:  le  formazioni  fisiche,  geologiche,  geomorfologiche   e
biologiche,   o   gruppi   di   esse,   che  hanno  rilevante  valore
naturalistico e ambientale.
   3. I territori nei  quali  siano  presenti  i  valori  di  cui  al
precedente  comma,  specie  se  vulnerabili,  sono  sottoposti ad uno
speciale regime di tutela e di gestione allo scopo di perseguire,  in
particolare, le seguenti finalita':
     a)  conservazione  di specie animali o vegetali, di associazioni
vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche, di  comunita'
biologiche,  di  biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi
naturali, di equilibri ecologici;
     b) l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale
idonei a realizzare una  integrazione  tra  uomo  ambiente  naturale,
anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici,
storici  e  architettonici,  e delle attivita' agro-silvo-pastorali e
tradizionali;
     c) promozione  di  attivita'  di  educazione,  formazione  e  di
ricerca  scientifica,  anche  interdisciplinare, nonche' di attivita'
ricreative compatibili;
     d)   difesa   e   ricostruzione   degli   equilibri   idrici   e
idrogeologici.
    4.  I  territori sottoposti a tale regime di tutela e di gestione
costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere
promosse  la  valorizzazione  e  la  sperimentazione   di   attivita'
produttive compatibili.
   5.  Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo
Stato, la Regione e gli Enti Locali,  in  armonia  con  le  direttive
statali,  attuano  forme  di  cooperazione e di intesa secondo quanto
previsto dall'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica  24
luglio 1977, n. 616 e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.