IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   La  legge  regionale  16  maggio  1991, n. 10, e' rettificata, per
errori materiali, nei seguenti articoli:
    1) al primo comma dell'art. 8 sostituire l'espressione finale
".. sulla relazione annuale di cui al successivo  art.  31"  con  "..
sulla relazione annuale di cui al successivo art. 30";
    2) al primo comma dell'art. 10 sostituire l'espressione finale
"..  sono  sottoposte al controllo, indifferentemente, dal Comitato o
dalle Sezioni" con ".. sono sottoposte al controllo, rispettivamente,
del Comitato e delle Sezioni";
    3) al primo comma dell'art. 15 sostituire l'espressione "..  che,
entro  15  giorni, ne' promuove la sostituzione" con "..che, entro 15
giorni, ne promuove la sostituzione";
    4) al primo comma dell'art. 22 sostituire  l'espressione  "..  di
cui alla lettera d) ed f) primo comma e alla lettera d) secondo comma
dell'art. 18" con ".. di cui alla lettera d), e) ed f) primo comma ed
alla lettera d) secondo comma dell'art. 18";
    5)  al  primo  comma dell'art. 36 sostituire l'espressione ".. di
cui alla lettera a) del primo comma.." con ".. di cui alla lettera e)
del primo comma..".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione Basilicata.
    Potenza, 11 novembre 1991
 
                               BOCCIA