(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
       della regione Trentino-A.A. n. 52 del 19 ottobre 1993)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Viste  le leggi provinciali 30 marzo 1989, n. 1 e 24 gennaio 1992,
n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista le deliberazione della giunta provinciale n. 17029  di  data
30  novembre  1992,  non  soggetta alla registrazione della Corte dei
conti, avente ad oggetto: "Designazione  della  delegazione  pubblica
legittimata   alla   stipulazione   dell'accordo   in   ordine   alla
determinazione  dell'importo   dell'assegno   spettante,   ai   sensi
dell'art.  76  della  legge  provinciale  24 gennaio 1992, n. 5, agli
ispettori del lavoro";
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 71 di  data  11
gennaio  1993, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti,
avente  ad  oggetto:  "Individuazione  della  delegazione   sindacale
legittimata  alla  negoziazione dell'accordo di cui all'art. 76 della
legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5. Recepimento  dei  codici  di
autoregolamentazione del diritto di sciopero di cui all'art. 5, comma
4,  della  legge  provinciale  30  marzo  1989,  n.  1  e conseguente
autorizzazione alla delegazione di  parte  pubblica  all'avvio  delle
trattative";
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6671 di data 21
maggio  1993,  non soggetta alla registrazione della Corte dei conti,
aventi ad oggetto: "Legge provinciale 24 gennaio 1992, n.  5  -  art.
76: attribuzione dell'assegno ai dipendenti incaricati delle funzioni
di ispettore del lavoro";
   Vista  l'ipotesi  di  accordo di data 19 marzo 1993 in ordine alla
determinazione dell'importo dell'assegno spettante agli ispettori del
lavoro ai sensi del citato art. 76 della legge provinciale n. 5/1992,
allegata alla deliberazione n. 6671 di  data  21  maggio  1993  quale
parte integrante e sostanziale;
   Visto  in  particolare il punto 7) della medesima deliberazione n.
6671 di data 21 maggio 1993, con il quale la  Giunta  provinciale  ha
autorizzato  il  Presidente  della  Giunta  provinciale ad emanare il
relativo decreto di recepimento,
 
                              E m a n a
 
   il decreto di recepimento della norma risultante dalla  disciplina
prevista  dall'accordo sindacale di data 19 marzo 1993 in ordine alla
determinazione dell'importo dell'assegno spettante agli ispettori del
lavoro ai sensi dell'art. 76 della legge provinciale 24 gennaio 1992,
n. 5.
 
                           Articolo unico
 
   L'assegno spettante per 12 mensilita', ai sensi dell'art. 76 della
legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5,  ai  dipendenti  provinciali
incaricati  delle  funzioni di ispettore del lavoro con deliberazione
della  Giunta  provinciale  e  non  cumulabile  con  altre   analoghe
indennita', e' determinato in L. 180.000 mensili lorde.
   L'assegno di cui al comma precedente spetta a decorrere dalla data
di  entrata in vigore della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 o
dalla data di affidamento dell'incarico di  ispettore  del  lavoro  -
qualora successiva - e per la durata del relativo incarico.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
 
                             BAZZANELLA