(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-A.A. n. 52 del 19 ottobre 1993) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Viste le leggi provinciali 30 marzo 1989, n. 1 e 24 gennaio 1992, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista le deliberazione della giunta provinciale n. 17029 di data 30 novembre 1992, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, avente ad oggetto: "Designazione della delegazione pubblica legittimata alla stipulazione dell'accordo in ordine alla determinazione dell'importo dell'assegno spettante, ai sensi dell'art. 76 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, agli ispettori del lavoro"; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 71 di data 11 gennaio 1993, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, avente ad oggetto: "Individuazione della delegazione sindacale legittimata alla negoziazione dell'accordo di cui all'art. 76 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5. Recepimento dei codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero di cui all'art. 5, comma 4, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e conseguente autorizzazione alla delegazione di parte pubblica all'avvio delle trattative"; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6671 di data 21 maggio 1993, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, aventi ad oggetto: "Legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 - art. 76: attribuzione dell'assegno ai dipendenti incaricati delle funzioni di ispettore del lavoro"; Vista l'ipotesi di accordo di data 19 marzo 1993 in ordine alla determinazione dell'importo dell'assegno spettante agli ispettori del lavoro ai sensi del citato art. 76 della legge provinciale n. 5/1992, allegata alla deliberazione n. 6671 di data 21 maggio 1993 quale parte integrante e sostanziale; Visto in particolare il punto 7) della medesima deliberazione n. 6671 di data 21 maggio 1993, con il quale la Giunta provinciale ha autorizzato il Presidente della Giunta provinciale ad emanare il relativo decreto di recepimento, E m a n a il decreto di recepimento della norma risultante dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale di data 19 marzo 1993 in ordine alla determinazione dell'importo dell'assegno spettante agli ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 76 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5. Articolo unico L'assegno spettante per 12 mensilita', ai sensi dell'art. 76 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, ai dipendenti provinciali incaricati delle funzioni di ispettore del lavoro con deliberazione della Giunta provinciale e non cumulabile con altre analoghe indennita', e' determinato in L. 180.000 mensili lorde. L'assegno di cui al comma precedente spetta a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 o dalla data di affidamento dell'incarico di ispettore del lavoro - qualora successiva - e per la durata del relativo incarico. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. BAZZANELLA