(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 95 del 9 novembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 1. L'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, e' costituito dal seguente: "Art. 8 - (Natura e disciplina degli interventi). - 1. Gli interventi a carattere straordinario, oggetto dei benefici di cui alla presente legge, sono diretti a risolvere situazioni congiunturali del comparto medesimo e le imprese che in esso operano. 2. Tali interventi debbono essere attivati in forza di un piano straordinario, approvato dalla Giunta regionale, non assoggettato alla disciplina di cui all'art. 4 della presente legge, nella quale sono organicamente disciplinate le azioni urgenti dirette al risanamento, la riorganizzazione e la ristrutturazione del sistema cooperativo nella filiera agro-zootecnica, tenuto presente l'onere conseguente agli impegni assunti dalla Regione verso terzi creditori delle stesse societa' cooperative, in dipendenza di garanzie fidejussorie prestate. 3. Gli obiettivi dello specifico piano sono rivolti al risanamento dell'intero sistema cooperativo del settore, anche con il concorso di interventi statali ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n. 752, 11 marzo 1988, n. 67 e 8 agosto 1991, n. 252, eliminando squilibri finanziari e patrimoniali esistenti e ripristinando condizioni di efficienza ed efficacia gestionale dei soggetti ricompresi nella filiera. 4. Il piano straordinario di interventi recepisce le azioni previste nel Piano Nord-Est, nell'ambito del programma nazionale zootecnico, approvato ai sensi della legge n. 252/1991 e le coordina con quelle di competenza regionale. 5. Il piano straordinario deve prevedere organicamente le seguenti azioni: a) consolidamento e valorizzazione delle presenze produttive nel comparto; b) risanamento e riqualificazione delle strutture di trasformazione; c) definizione di sinergie tra presenze cooperative e private; d) ricomposizione delle iniziative in un progetto di filiera. 6. Gli interventi a carattere straordinario, ove necessario, sono integrati da interventi ordinari nei termini previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della presente legge. 7. Il piano straordinario a favore di cooperative e consorzi zootecnici regionali anche in deroga dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, della presente legge, comprende quindi i seguenti interventi: a) acquisto del complesso immobiliare di proprieta' del Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario (Co.re.zoo.), Societa' cooperative a r.l., sito in Cadoneghe (PD) nel limite di spesa di lire 38 miliardi; b) concessione direttamente tramite la Giunta regionale o tramite l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (Esav) di garanzie primarie fino all'importo di lire 40 miliardi, nell'interesse dei soggetti inclusi nel Piano di cui al presente comma, in favore degli Istituti di credito finanziatori anche in sostituzione di altre garanzie gia' esistenti concesse dalla Regione, dall'Esav o da terzi, con rinuncia al diritto di regresso nei confronti di cooperative di produttori o di loro amministratori e soci che siano garanti per le stesse esposizioni o anche in favore del Ministero dell'agricoltura e foreste, al quale e' succeduto il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali al fine di ottemperare alle condizioni necessarie per le erogazioni in acconto della legge n. 87/1990 e successive modifiche e integrazioni; c) concessione delle provvidenze di cui all'art. 7 della presente legge, per la normalizzazione di assetti societari dei soggetti inclusi nel piano; d) contributi in conto capitale a termini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), numero 2 dell'art. 5 della presente legge, a favore dei soggetti, inclusi nel piano straordinario, per il consolidamento patrimoniale degli stessi; e) contributi in conto capitale a termini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), numero 4 dell'art. 4 della presente legge, per far fronte alle necessita' di gestioni sociali dei soggetti inclusi nel piano; f) mutui agevolati a termine di quanto previsto dal comma 1 lettera d), punto 2 dell'art. 5 della presente legge e dall'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26, per il consolidamento di cooperative agricole e loro consorzi inclusi nel piano; g) contributi in conto capitale su perdite di cambio, di cui anche alle provvidenze previste negli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 e nell'art. 30, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, nonche' interessi passivi maturati a carico delle imprese dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1993 per finanziare le gestioni, risultanti da bilanci consuntivi certificati o revisionati da societa' all'uopo autorizzate, relativi all'esercizio 1992 e al primo semestre dell'esercizio 1993. 8. Qualora il valore dell'impianto di cui alla lettera a) del comma 7, stabilito dal competente Genio civile regionale risulti inferiore all'importo indicato, la residua somma e' assegnata al Co.re.zoo. a titolo di contributo di risanamento della propria gestione. 9. Il corrispettivo dell'acquisto, ritenuto congruo in base al valore dell'impianto nonche' l'eventuale contributo di cui al comma 8, sono interamente destinati, anche con le modalita' previste dall'art. 1203, comma 1, n. 2, codice civile, al pagamento dei debiti bancari, a medio e lungo termine, contratti dal Co.re.zoo., con contestuale estinzione delle garanzie ipotecarie e fideiussorie regionali presentate a favore degli Istituti di credito in ordine ai finanziamenti da essi accordati al Consorzio medesimo. 10. Ad integrazione di quanto previsto dai precedenti commi per il conseguimento degli obiettivi del piano straordinario possono essere anche attivati gli interventi a carattere ordinario ai sensi dell'art. 5 della presente legge".