(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 95
                        del 9 novembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Modifica dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27
 
   1. L'art. 8 della legge regionale 6  settembre  1991,  n.  27,  e'
costituito dal seguente:
   "Art.  8  -  (Natura  e  disciplina  degli  interventi).  - 1. Gli
interventi a carattere straordinario, oggetto  dei  benefici  di  cui
alla   presente   legge,   sono   diretti   a   risolvere  situazioni
congiunturali del comparto medesimo e le imprese che in esso operano.
   2. Tali interventi debbono essere attivati in forza  di  un  piano
straordinario,  approvato  dalla  Giunta  regionale, non assoggettato
alla disciplina di cui all'art. 4 della presente legge,  nella  quale
sono   organicamente   disciplinate  le  azioni  urgenti  dirette  al
risanamento, la riorganizzazione e la  ristrutturazione  del  sistema
cooperativo  nella  filiera  agro-zootecnica, tenuto presente l'onere
conseguente agli impegni assunti dalla Regione verso terzi  creditori
delle   stesse   societa'  cooperative,  in  dipendenza  di  garanzie
fidejussorie prestate.
   3. Gli obiettivi dello specifico piano sono rivolti al risanamento
dell'intero sistema cooperativo del settore, anche con il concorso di
interventi statali ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n.  752,  11
marzo  1988,  n.  67  e  8  agosto 1991, n. 252, eliminando squilibri
finanziari e patrimoniali esistenti  e  ripristinando  condizioni  di
efficienza  ed  efficacia  gestionale  dei  soggetti ricompresi nella
filiera.
   4. Il  piano  straordinario  di  interventi  recepisce  le  azioni
previste  nel  Piano  Nord-Est,  nell'ambito  del programma nazionale
zootecnico, approvato ai sensi della legge n. 252/1991 e le  coordina
con quelle di competenza regionale.
   5. Il piano straordinario deve prevedere organicamente le seguenti
azioni:
     a) consolidamento e valorizzazione delle presenze produttive nel
comparto;
     b)   risanamento   e   riqualificazione   delle   strutture   di
trasformazione;
     c) definizione di sinergie tra presenze cooperative e private;
     d) ricomposizione delle iniziative in un progetto di filiera.
   6.  Gli interventi a carattere straordinario, ove necessario, sono
integrati da interventi ordinari nei termini previsti dagli artt.  5,
6 e 7 della presente legge.
   7.  Il  piano  straordinario  a  favore  di cooperative e consorzi
zootecnici regionali anche in deroga dei requisiti previsti dall'art.
4, comma  3,  della  presente  legge,  comprende  quindi  i  seguenti
interventi:
     a)   acquisto   del  complesso  immobiliare  di  proprieta'  del
Consorzio regionale  zootecnico  e  lattiero  caseario  (Co.re.zoo.),
Societa'  cooperative  a  r.l.,  sito in Cadoneghe (PD) nel limite di
spesa di lire 38 miliardi;
     b)  concessione  direttamente  tramite  la  Giunta  regionale  o
tramite  l'Ente  di  sviluppo  agricolo del Veneto (Esav) di garanzie
primarie fino all'importo di lire  40  miliardi,  nell'interesse  dei
soggetti  inclusi nel Piano di cui al presente comma, in favore degli
Istituti di credito  finanziatori  anche  in  sostituzione  di  altre
garanzie gia' esistenti concesse dalla Regione, dall'Esav o da terzi,
con  rinuncia  al diritto di regresso nei confronti di cooperative di
produttori o di loro amministratori e soci che siano garanti  per  le
stesse esposizioni o anche in favore del Ministero dell'agricoltura e
foreste,  al  quale  e'  succeduto  il Ministero per il coordinamento
delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  al   fine   di
ottemperare  alle  condizioni necessarie per le erogazioni in acconto
della legge n. 87/1990 e successive modifiche e integrazioni;
     c)  concessione  delle  provvidenze  di  cui  all'art.  7  della
presente  legge,  per  la  normalizzazione  di  assetti societari dei
soggetti inclusi nel piano;
     d) contributi in conto capitale a termini di quanto previsto dal
comma 1, lettera b), numero 2 dell'art. 5  della  presente  legge,  a
favore   dei  soggetti,  inclusi  nel  piano  straordinario,  per  il
consolidamento patrimoniale degli stessi;
     e) contributi in conto capitale a termini di quanto previsto dal
comma 1, lettera b), numero 4 dell'art. 4 della presente  legge,  per
far  fronte  alle necessita' di gestioni sociali dei soggetti inclusi
nel piano;
     f) mutui agevolati a termine di  quanto  previsto  dal  comma  1
lettera  d),  punto  2 dell'art. 5 della presente legge e dall'art. 2
della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26, per il  consolidamento
di cooperative agricole e loro consorzi inclusi nel piano;
     g)  contributi  in  conto  capitale su perdite di cambio, di cui
anche alle provvidenze previste negli artt. 1, 2,  3,  4  e  5  della
legge  regionale  17  dicembre  1985,  n. 65 e nell'art. 30, comma 2,
della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, nonche' interessi passivi
maturati a carico delle imprese dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno  1993
per   finanziare   le  gestioni,  risultanti  da  bilanci  consuntivi
certificati o revisionati da societa' all'uopo autorizzate,  relativi
all'esercizio 1992 e al primo semestre dell'esercizio 1993.
   8.  Qualora  il  valore  dell'impianto  di cui alla lettera a) del
comma 7, stabilito dal  competente  Genio  civile  regionale  risulti
inferiore  all'importo  indicato,  la  residua  somma e' assegnata al
Co.re.zoo. a  titolo  di  contributo  di  risanamento  della  propria
gestione.
   9.  Il  corrispettivo  dell'acquisto,  ritenuto congruo in base al
valore dell'impianto nonche' l'eventuale contributo di cui  al  comma
8,  sono  interamente  destinati,  anche  con  le  modalita' previste
dall'art. 1203, comma 1, n. 2, codice civile, al pagamento dei debiti
bancari,  a  medio  e  lungo  termine,  contratti dal Co.re.zoo., con
contestuale  estinzione  delle  garanzie  ipotecarie  e  fideiussorie
regionali  presentate a favore degli Istituti di credito in ordine ai
finanziamenti da essi accordati al Consorzio medesimo.
   10. Ad integrazione di quanto previsto dai precedenti commi per il
conseguimento degli obiettivi del piano straordinario possono  essere
anche   attivati  gli  interventi  a  carattere  ordinario  ai  sensi
dell'art. 5 della presente legge".