(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45
                        del 30 novembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Intergrazione della legge regionale n. 5/93
 
   Dopo  l'art.  2  della  legge  regionale  8  gennaio 1993 n. 5, e'
aggiunto il seguente articolo:
   "Art. 2-bis. - 1. La Regione Abruzzo interviene  nelle  operazioni
di  credito  agrario  di  esercizio  e  di miglioramento, prorogate o
sospese fino al 31 dicembre 1993 e che non possono beneficiare  della
ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1994 prevista dal comma 17- bis
della legge 19 luglio 1993 n. 237, con il concorso fino all'8,20% nel
pagamento degli interessi.
   2.  Alla  concessione e liquidazione del contributo regionale agli
Istituti ed  Enti  autorizzati,  provvede  la  Giunta  Regionale,  su
proposta del Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione".