(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 30 novembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Intergrazione della legge regionale n. 5/93 Dopo l'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1993 n. 5, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 2-bis. - 1. La Regione Abruzzo interviene nelle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate o sospese fino al 31 dicembre 1993 e che non possono beneficiare della ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1994 prevista dal comma 17- bis della legge 19 luglio 1993 n. 237, con il concorso fino all'8,20% nel pagamento degli interessi. 2. Alla concessione e liquidazione del contributo regionale agli Istituti ed Enti autorizzati, provvede la Giunta Regionale, su proposta del Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione".