IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Esercizio della funzione dirigenziale 1. I dirigenti regionali della seconda e della prima qualifica esercitano la loro funzione dirigendo una delle strutture previste dall'ordinamento regionale alla quale siano stati assegnati nelle forme e secondo le procedure stabilite dalla legge.