IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                Esercizio della funzione dirigenziale
 
   1.  I  dirigenti  regionali  della seconda e della prima qualifica
esercitano la loro funzione dirigendo una  delle  strutture  previste
dall'ordinamento  regionale  alla  quale  siano stati assegnati nelle
forme e secondo le procedure stabilite dalla legge.