IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26, sono inseriti i seguenti: "I contributi nelle spese di gestione per le nuove iniziative di cui al precedente comma sono concessi agli organismi associativi di nuova costituzione per una durata complessiva di anni tre dell'avvio delle attivita' o dalla data di costituzione, a far data della promulgazione della presente legge. Gli stessi contributi sono concessi in via transitoria e ad esaurimento agli organismi associativi gia' esistenti che abbiano avanzato richiesta per il periodo pregresso all'entrata in vigore della legge stessa. I contributi sulle spese riconosciute ammissibili sono graduati per tali nuove iniziative nella seguente misura: fino ad un massimo del 75% nel primo anno; fino ad un massimo del 60% nel secondo anno; fino ad un massimo del 40% nel terzo anno. Alle cooperative agricole di servizi e alle Associazioni dei produttori riconosciute e loro consorzi, che svolgono l'attivita' nel settore specifico della zootecnia, che operano nelle zone di montagna e/o svantaggiate, potranno essere concessi contributi fino ad un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili purche' svolgano attivita' di servizi e forniture di mezzi tecnici (raccolta, trasporto e stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti) mirate al miglioramento della qualita', senza aumento delle produzioni, al riequilibrio delle capacita' produttive e di mercato, all'incremento del reddito degli allevatori e al mantenimento delle comunita' agricole in tali zone".