IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  il  primo  comma  dell'art.  12 della legge regionale 24
giugno 1986, n. 26, sono inseriti i seguenti:
   "I contributi nelle spese di gestione per le nuove  iniziative  di
cui  al  precedente comma sono concessi agli organismi associativi di
nuova costituzione per una durata complessiva di anni tre  dell'avvio
delle  attivita'  o  dalla  data  di  costituzione,  a far data della
promulgazione  della  presente  legge.  Gli  stessi  contributi  sono
concessi   in   via  transitoria  e  ad  esaurimento  agli  organismi
associativi gia' esistenti che  abbiano  avanzato  richiesta  per  il
periodo pregresso all'entrata in vigore della legge stessa.
   I  contributi  sulle  spese riconosciute ammissibili sono graduati
per tali nuove iniziative nella seguente misura: fino ad  un  massimo
del  75% nel primo anno; fino ad un massimo del 60% nel secondo anno;
fino ad un massimo del 40% nel terzo anno.
   Alle cooperative agricole  di  servizi  e  alle  Associazioni  dei
produttori riconosciute e loro consorzi, che svolgono l'attivita' nel
settore specifico della zootecnia, che operano nelle zone di montagna
e/o  svantaggiate,  potranno  essere  concessi  contributi fino ad un
massimo del 70% delle spese  ritenute  ammissibili  purche'  svolgano
attivita'   di  servizi  e  forniture  di  mezzi  tecnici  (raccolta,
trasporto  e  stoccaggio,  trasformazione  e  commercializzazione dei
prodotti) mirate al miglioramento della qualita', senza aumento delle
produzioni, al riequilibrio delle capacita' produttive e di  mercato,
all'incremento  del  reddito degli allevatori e al mantenimento delle
comunita' agricole in tali zone".