IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ambito di operativita' della Legge 1. La presente legge dispone, limitatamente al corrente anno 1993, contenuti e procedure degli interventi ordinari a favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo. 2. Essa si applica alle opere ed alle iniziative da realizzarsi nelle aree escluse dai regimi di aiuto previsti dai Programmi Operativi Regolamento C.E.E. 2052/88, e precisamente nei territori delle province di Arezzo, Firenze, cosi' come modificata con Decreto Legislativo 27 marzo 1992, n. 254, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, ad esclusione dei comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Molazzana, Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano, Sillano, Vagli di Sotto e Villa Collemandina, Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio e Radicofani. 3. Per la definizione di piccola e media impresa si applicano i criteri di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1 giugno 1993.