IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                 Ambito di operativita' della Legge
 
   1. La presente legge dispone, limitatamente al corrente anno 1993,
contenuti  e  procedure  degli  interventi  ordinari  a  favore delle
piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo.
   2. Essa si applica alle opere ed alle  iniziative  da  realizzarsi
nelle  aree  escluse  dai  regimi  di  aiuto  previsti  dai Programmi
Operativi Regolamento C.E.E. 2052/88, e  precisamente  nei  territori
delle  province di Arezzo, Firenze, cosi' come modificata con Decreto
Legislativo 27 marzo 1992, n. 254, Lucca, Pisa, Pistoia e  Siena,  ad
esclusione   dei   comuni   di  Camporgiano,  Careggine,  Castelnuovo
Garfagnana,   Castiglione   Garfagnana,    Fosciandora,    Gallicano,
Giuncugnano,   Molazzana,   Minucciano,   Piazza  al  Serchio,  Pieve
Fosciana, San Romano, Sillano, Vagli di Sotto e  Villa  Collemandina,
Abbadia   San   Salvatore,   Castiglione  d'Orcia,  Piancastagnaio  e
Radicofani.
   3. Per la definizione di piccola e media impresa  si  applicano  i
criteri  di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato del 1 giugno 1993.