IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Giunta reginale, su conforme deliberazione della giunta stessa, al fine di assicurare la realizzazine delle opere e delle attivita' di protezione dell'ambiente mediante la procedura prevista dall'art. 16 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, puo' disporre con proprio decreto l'anticipazione a favore del commissario ad acta delle somme necessarie per l'organizzazine ed il funzionamento dell'ufficio del commissario medesimo, ivi comprese quelle per le indennita' di carica e le trasferte, nonche' per ogni altra spesa che non trovi copertura nel finanziamento del progetto. 2. L'accredito al commissario ad acta delle somme di cui al primo comma e l'impiego delle somme stesse avviene secondo la disciplina di cui alla legge regionale 4 dicembre 1976, n. 73, e successive modifiche.