IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il Presidente della Giunta reginale, su conforme deliberazione
della giunta stessa, al fine  di  assicurare  la  realizzazine  delle
opere  e  delle  attivita'  di  protezione  dell'ambiente mediante la
procedura prevista dall'art. 16 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.
398,  puo'  disporre con proprio decreto l'anticipazione a favore del
commissario ad acta delle somme necessarie per l'organizzazine ed  il
funzionamento  dell'ufficio  del  commissario  medesimo, ivi comprese
quelle per le indennita' di carica e le trasferte, nonche'  per  ogni
altra spesa che non trovi copertura nel finanziamento del progetto.
   2.  L'accredito al commissario ad acta delle somme di cui al primo
comma e l'impiego delle somme stesse avviene secondo la disciplina di
cui alla legge  regionale  4  dicembre  1976,  n.  73,  e  successive
modifiche.