IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
   la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   Il presente regolamento e' adottato  in  attuazione  dell'art.  4,
comma  2,  della  legge  regionale  19 giugno 1992, n. 29 (Interventi
regionali a favore dell'attivita'  teatrale  locale)  e  determina  i
criteri   e  le  modalita'  di  concessione  dei  contributi  per  le
iniziative e le attivita' teatrali svolte nella regione.