IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' Il presente regolamento e' adottato in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell'attivita' teatrale locale) e determina i criteri e le modalita' di concessione dei contributi per le iniziative e le attivita' teatrali svolte nella regione.