(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 28
                        del 16 dicembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  comma  8  dell'articolo  5 della legge regionale 22 aprile
1993, n. 11, e' sostituito dal seguente:
    "8. Ai componenti del  Comitato  dei  garanti  spetta,  oltre  al
rimborso  delle  spese  sostenute, riconosciuto entro i limiti di cui
alla vigente legislazione in materia di trattamento di missione per i
dipendenti regionali della massima qualifica, un gettone di  presenza
per ogni seduta, nella misura fissata dalla legge reigonale 20 maggio
1992, n. 15, per il Presidente del CO.RE.CO.".
   La  presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Molise.
    Campobasso, 10 dicembre 1993.
 
                            DI BARTOLOMEO