(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 28 del 16 dicembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11, e' sostituito dal seguente: "8. Ai componenti del Comitato dei garanti spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, riconosciuto entro i limiti di cui alla vigente legislazione in materia di trattamento di missione per i dipendenti regionali della massima qualifica, un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura fissata dalla legge reigonale 20 maggio 1992, n. 15, per il Presidente del CO.RE.CO.". La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 10 dicembre 1993. DI BARTOLOMEO