IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 7 della legge 29 maggio 1980 n. 77 e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 7.
                  Aiuti a favore delle Associazioni
                       di produttori agricoli
 
   La  Regione  Toscana  puo'   concedere   aiuti   finanziari   alle
Associazioni   riconosciute   ai   sensi  dell'art.  3,  al  fine  di
incoraggiarne  la  costituzione  ed   agevolarne   il   funzionamento
amministrativo,  nella  misura e con i criteri previsti dai Regg. CEE
n. 1360/78 e n. 1760/87 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
dagli  artt.  9  e  10  della  legge  20 ottobre 1978, n. 674 e dalla
presente legge.
   La Regione puo' concedere anticipazioni fino al  50%  degli  aiuti
spettanti in ordine a quanto indicato al comma precedente, sulla base
dei   programmi   e   dei  costi  del  bilancio  preventivo.  Per  il
raggiungimento delle finalita' di cui al  primo  comma  dell'art.  10
della  legge  20  ottobre  1978  n.  674,  il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, puo' erogare, sulla base di programmi annuali,
contributi nella misura massima  del  50%  delle  spese  riconosciute
ammissibili.
   La proposta della Giunta regionale e' adottata sentito il Comitato
di cui all'art. 9 della presente legge".