IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 7 della legge 29 maggio 1980 n. 77 e' cosi' sostituito: "Art. 7. Aiuti a favore delle Associazioni di produttori agricoli La Regione Toscana puo' concedere aiuti finanziari alle Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 3, al fine di incoraggiarne la costituzione ed agevolarne il funzionamento amministrativo, nella misura e con i criteri previsti dai Regg. CEE n. 1360/78 e n. 1760/87 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli artt. 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dalla presente legge. La Regione puo' concedere anticipazioni fino al 50% degli aiuti spettanti in ordine a quanto indicato al comma precedente, sulla base dei programmi e dei costi del bilancio preventivo. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 20 ottobre 1978 n. 674, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, puo' erogare, sulla base di programmi annuali, contributi nella misura massima del 50% delle spese riconosciute ammissibili. La proposta della Giunta regionale e' adottata sentito il Comitato di cui all'art. 9 della presente legge".