IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione in armonia con la legge 15 gennaio 1992, n. 21, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea pubblico e privato, di persone e cose nelle acque di navigazione interna. 2. La presente legge disciplina altresi' il servizio pubblico di gondola nella citta' di Venezia.