IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  in  armonia  con la legge 15 gennaio 1992, n. 21,
disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative  in  materia  di
trasporto  non  di  linea pubblico e privato, di persone e cose nelle
acque di navigazione interna.
   2. La presente legge disciplina altresi' il servizio  pubblico  di
gondola nella citta' di Venezia.