(Pubblicata nel suppl. ord. al  Bollettino  ufficiale  della  regione
Lazio n. 27
 
                         del 2 ottobre 1993)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La Regione tutela il diritto dei cittadini, donne e uomini, ad
una regolazione degli orari  e  ad  una  organizzazione  dei  servizi
pubblici  e privati che assicurino la massima fruibilita' dei servizi
stessi e che tengano conto delle esigenze connesse con  le  attivita'
lavorative,  con  il  diritto  di  prestare  e ricevere cura e con le
aspettative di miglioramento della qualita' della vita.