(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 2 ottobre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione tutela il diritto dei cittadini, donne e uomini, ad una regolazione degli orari e ad una organizzazione dei servizi pubblici e privati che assicurino la massima fruibilita' dei servizi stessi e che tengano conto delle esigenze connesse con le attivita' lavorative, con il diritto di prestare e ricevere cura e con le aspettative di miglioramento della qualita' della vita.