IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I titolari delle aziende agricole singole ed associate, le co- operative e loro consorzi, danneggiati dagli eventi calamitosi oggetto della presente legge ricadenti nelle zone delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale, possono in via straordinaria, richiedere prestiti quinquennali agevolati agli istituti di credito in merito autorizzati. 2. L'ammontare dei suddetti prestiti non puo' essere superiore ad un importo massimo di lire 150 mila a metro quadrato di strutture danneggiate, ivi compresi tutti gli accessori per il funzionamento delle stesse, nonche' le case rurali. In particolare per quanto concerne il ripristino delle sole strutture produttive e delle case rurali l'importo verra' determinato in base ai prezzari regionali, fermo restando il limite massimo sopra stabilito. 3. I prestiti agevolati di cui alla presente legge sono cumulabili con i contributi derivanti dall'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57. Pertanto qualora i soggetti di cui al comma 1, intendono avvalersi del cumulo, nella determinazione dell'ammontare dei prestiti di cui al comma 2, si dovra' tener conto della misura del contributo concedibile ai sensi dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 57 del 1982.