IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I titolari delle aziende agricole singole ed associate, le co-
operative  e  loro  consorzi,  danneggiati  dagli  eventi  calamitosi
oggetto  della  presente  legge  ricadenti  nelle zone delimitate con
decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  possono  in  via
straordinaria,   richiedere   prestiti  quinquennali  agevolati  agli
istituti di credito in merito autorizzati.
   2. L'ammontare dei suddetti prestiti non puo' essere superiore  ad
un  importo  massimo  di  lire 150 mila a metro quadrato di strutture
danneggiate, ivi compresi tutti gli accessori  per  il  funzionamento
delle  stesse,  nonche'  le  case  rurali.  In particolare per quanto
concerne il ripristino delle sole strutture produttive e  delle  case
rurali  l'importo  verra'  determinato in base ai prezzari regionali,
fermo restando il limite massimo sopra stabilito.
   3. I prestiti agevolati di cui alla presente legge sono cumulabili
con i contributi derivanti dall'articolo 7 della legge  regionale  17
dicembre  1982, n. 57. Pertanto qualora i soggetti di cui al comma 1,
intendono avvalersi del cumulo, nella  determinazione  dell'ammontare
dei  prestiti  di  cui al comma 2, si dovra' tener conto della misura
del contributo concedibile ai  sensi  dell'articolo  7  della  citata
legge regionale n. 57 del 1982.