IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Autorizzazione alla ricerca 1. Qualunque intervento finalizzato alla ricerca di materiali di cava di cui all'art. 2, terzo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, volto ad accertare la qualita', la consistenza e la economicita' del giacimento per un possibile sfruttamento, e' subordinato a preventiva autorizzazione regionale. 2. L'autorizzazione di cui al primo comma e' rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il comune interessato per territorio, esclusivamente all'interno di zone che non risultino incompatibili sulla base delle indicazioni di piani territoriali a livello regionale e locali anche soltanto adottati e di particolari disposizioni legislative.