IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                     Autorizzazione alla ricerca
 
   1.  Qualunque  intervento finalizzato alla ricerca di materiali di
cava di cui all'art. 2, terzo comma,  del  regio  decreto  29  luglio
1927,  n.  1443,  volto ad accertare la qualita', la consistenza e la
economicita'  del  giacimento  per  un  possibile  sfruttamento,   e'
subordinato a preventiva autorizzazione regionale.
   2.  L'autorizzazione  di  cui  al  primo  comma  e' rilasciata dal
Presidente della Giunta regionale, sentito il comune interessato  per
territorio,  esclusivamente  all'interno  di  zone  che non risultino
incompatibili sulla base delle indicazioni di  piani  territoriali  a
livello  regionale  e locali anche soltanto adottati e di particolari
disposizioni legislative.