IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1. La presente legge, in coerenza con la normativa comunitaria  in
materia di regimi di aiuti, dispone, limitatamente all'anno 1993, per
gli  interventi  a  favore delle attivita' produttive extra-agricole;
per il medesimo anno e' sospesa l'operativita' della legge  regionale
17  febbraio  1984,  n.  13.  Gli interventi a favore delle attivita'
turistiche sono disposti con ulteriore provvedimento legislativo.
   2. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con
altri contributi pubblici concessi per le medesime iniziative.