IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di regimi di aiuti, dispone, limitatamente all'anno 1993, per gli interventi a favore delle attivita' produttive extra-agricole; per il medesimo anno e' sospesa l'operativita' della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13. Gli interventi a favore delle attivita' turistiche sono disposti con ulteriore provvedimento legislativo. 2. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime iniziative.