IL CONSIGLIO REGIONALE
                           HA RIAPPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Allo  scopo di favorire l'attivita' di rappresentanza e tutela
delle associazioni privatizzate ai sensi degli artt. 113  e  115  del
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616,
annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate,
riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni  regionali
della Puglia delle sottoelencate Associazioni nazionali riconosciute:
 
- Unione Italiana Ciechi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25%
- Ente Nazionale per la protezione assistenza ai sordomuti  . .    9%
- Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro   . . .    9%
- Associazione nazionale vittime civili di guerra   . . . . . .    4%
- Unione nazionale mutilati per servizio  . . . . . . . . . . .   13%
- Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra  . . . .   19%
- Associazione nazionale mutilati e invalidi civili   . . . . .   16%
- Associazione nazionale famiglie dei caduti e
  dispersi di guerra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5%