IL CONSIGLIO REGIONALE HA RIAPPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Allo scopo di favorire l'attivita' di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli artt. 113 e 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate Associazioni nazionali riconosciute: - Unione Italiana Ciechi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% - Ente Nazionale per la protezione assistenza ai sordomuti . . 9% - Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro . . . 9% - Associazione nazionale vittime civili di guerra . . . . . . 4% - Unione nazionale mutilati per servizio . . . . . . . . . . . 13% - Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra . . . . 19% - Associazione nazionale mutilati e invalidi civili . . . . . 16% - Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%