IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La Giunta regionale e' autorizzata, fino a quando  il  bilancio
di  previsione per l'anno 1994 non sia stato approvato e non oltre il
31 marzo 1994, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite
dei tre dodicesimi dei singoli  stanziamenti  del  bilancio  1994  in
corso di esame.
   2.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio del bilancio di cui al
precedente primo  comma  e'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  degli
interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative
agli  interventi  di  cui  ai  capitoli 1001102 - 1001103 - 1001106 -
1011201 - 2132201 - 2222107 - 2233104 - 2233202 - 2323204 - 3132108 -
3313101 - 3313109 - 4211127 - 4331103 - 4331105 - 5122202 - 5122206 -
5123206 - 5151211 - 5223206 - 5234202 e 6122207, nonche' per le spese
inerenti all'attuazione del PIM (Piano Integrato Mediterraneo) e  del
Quadro Comunitario di sostegno per la Calabria.
   3.  Nei limiti dei tre dodicesimi e' anche autorizzato l'esercizio
provvisorio dei bilanci di previsione relativi  all'A.FO.R.  (Azienda
Forestale  della  Regione  Calabria),  all'ESAC  (Ente  Regionale  di
Sviluppo Agricolo della Calabria) e all'EDIS  (Ente  per  il  diritto
allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1994, annessi al
bilancio regionale.
   4.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  dei bilanci di cui al
precedente terzo  comma  e'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  degli
interi stanziamenti per le spese obbligatorie.