IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         SI INTENDE APPOSTO
                  PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La regione, visto il punto 5 della deliberazione CIPE 30  luglio
1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13
agosto 1991, n. 189, concede:
     a)   contributi   individuali   in   conto   capitale  destinati
all'acquisto e al recupero di abitazioni;
     b) contributi in conto capitale destinati alla costruzione e  al
recupero di immobili a favore di cooperative edilizie e loro consorzi
e di imprese edilizie e loro consorzi;
     c)  contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al
recupero degli  immobili  da  acquisire  al  patrimonio  di  edilizia
residenziale pubblica da parte degli IACP e dei comuni.