IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         SI INTENDE APPOSTO
                  PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale: dando atto che la stessa entrera' in
   vigore  nel  termine  previsto  dall'art.  43,  primo comma, dello
   Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il
   consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente  entrata
   in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 
                                Art. 1.
 
   1.  Dopo  l'art.  12  della  legge  regionale 20 marzo 1990, n. 17
"Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione  e
dello  sviluppo  del  comparto artigiano in Lombardia" e' aggiunto il
seguente art. 12-bis:
 
                            "Art. 12-bis.
          Ulteriori interventi per agevolazioni creditizie
 
   1. La cassa per il credito  alle  imprese  artigiane  puo'  essere
autorizzata dalla Giunta regionale ad utilizzare, quali anticipazioni
dei  contributi  statali, i conferimenti regionali al fondo di cui al
comma 1 dell'art. 37, della  legge  25  luglio  1952,  n.  949,  come
sostituito  dall'art.  1  della  legge  7  agosto  1971, n. 685 per i
finanziamenti ammessi ai contributi statali, con gli stessi limiti  e
condizioni previsti per i medesimi; la Giunta regionale indica con il
provvedimento  di  autorizzazione  gli eventuali criteri, modalita' e
limiti per i finanziamenti a titolo di anticipazione.
   2. La cassa per il  credito  alle  imprese  artigiane  provvede  a
reintegrare  i  conferimenti  al  fondo  di  cui  al  comma 1, con le
assegnazioni statali".