IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: dando atto che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione. Art. 1. 1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 "Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia" e' aggiunto il seguente art. 12-bis: "Art. 12-bis. Ulteriori interventi per agevolazioni creditizie 1. La cassa per il credito alle imprese artigiane puo' essere autorizzata dalla Giunta regionale ad utilizzare, quali anticipazioni dei contributi statali, i conferimenti regionali al fondo di cui al comma 1 dell'art. 37, della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 per i finanziamenti ammessi ai contributi statali, con gli stessi limiti e condizioni previsti per i medesimi; la Giunta regionale indica con il provvedimento di autorizzazione gli eventuali criteri, modalita' e limiti per i finanziamenti a titolo di anticipazione. 2. La cassa per il credito alle imprese artigiane provvede a reintegrare i conferimenti al fondo di cui al comma 1, con le assegnazioni statali".