IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
             Rimborsi per tessere di libera circolazione
 
   1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale e' autorizzata ad assegnare
contributi agli enti, imprese ed aziende concessionarie di servizi di
trasporto  di persone pubblico locale di linea urbana e/o extraurbana
a titolo di rimborso per mancati introiti  per  trasporti  effettuati
sulla  base  di  tessere  di  libera  circolazione  di cui alla legge
regionale 16 novembre 1984,  n.  57  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   2.  L'ammontare  totale  dei contributi di cui al precedente primo
comma e' di 7.500 milioni.
   3. Il riparto  tra  gli  aventi  diritto  e'  disposto  in  misura
proporzionale  al  numero  delle  vetture  o  natanti/km  concessi ed
ammessi a contributo di cui al F.N.T. Esercizio.