la seguente legge: Art. 1. 1. Il presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad aderire alla costituzione del centro regionale per la protezione civile con sede in Longarone alle seguenti condizioni: a) che abbia lo scopo di provvedere, nella misura consentita dalle rendite patrimoniali e dalle entrate annuali: 1) alla promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici ed architettonici e del recupero e della ricostruzione dei centri colpiti da calamita'; 2) alla organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali; 3) alla partecipazione ed alla attivita' di intervento; b) che vi partecipino in qualita' di soci fondatori anche la provincia di Belluno, il comune di Belluno, il comune di Longarone, la comunita' montana "Cadore-Longaronese-Zoldano"; c) che le quote di contribuzione siano fissate con l'accordo unanime dei soci fondatori e siano uguali per tutti; d) che la sede sia progettata e realizzata dal comune di Longarone con il fondo di 1 miliardo a tale scopo destinato dall'accordo di programma stipulato in data 28 maggio 1993 e reso esecutivo con D.P.G.R. n. 1418 in data 7 luglio 1993; e) che la prima convocazione del consiglio di amministrazione del centro sia promossa dal presidente della Giunta regionale. 2. Nello svolgimento delle attivita' connesse alla costituzione e amministrazione del centro, il presidente della Giunta regionale puo' essere sostituito dall'assessore regionale delegato.