(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n.
                        11 del 1 marzo 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Al fine di assicurare il finanziamento delle domande presentate
all'Assessorato  regionale  del  turismo,  sport e beni culturali nel
1992 e di quelle che verranno presentate entro il  31  dicembre  1993
per il recupero di centri e nuclei abitati, ai sensi del capo I della
legge  regionale  8  ottobre  1973,  n.  33 (Costituzione di fondi di
rotazione regionali per la promozione di  iniziative  economiche  nel
territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni, la giunta
regionale  e'  autorizzata  a concedere contributi in conto interessi
relativi a mutui a tasso  ordinario,  da  contrarsi  tra  i  soggetti
beneficiari  previsti  dall'art. 4 della legge regionale n. 33/1973 e
successive modificazioni e  gli  istituti  di  credito  e/o  FINAOSTA
S.p.A.
   2.  I beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge non
potranno  usufruire,  per  gli  stessi   interventi,   di   ulteriori
finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 33/1973.