(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 11 del 1 marzo 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di assicurare il finanziamento delle domande presentate all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali nel 1992 e di quelle che verranno presentate entro il 31 dicembre 1993 per il recupero di centri e nuclei abitati, ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni, la giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto interessi relativi a mutui a tasso ordinario, da contrarsi tra i soggetti beneficiari previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 33/1973 e successive modificazioni e gli istituti di credito e/o FINAOSTA S.p.A. 2. I beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge non potranno usufruire, per gli stessi interventi, di ulteriori finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 33/1973.