IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  il  comma  4  dell'art. 7 della legge regionale 6 luglio
1984, n. 30 (Interventi in materia di agricoltura),  come  modificato
dall'art.  1  della  legge  regionale  23  dicembre  1991,  n. 84, e'
inserito il seguente:
   "4-  bis.  Per  le  opere  di  miglioramento  fondiario  aventi le
caratteristiche di cui al comma 4, che  contribuiscono  a  ridurre  i
costi  di produzione e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro
e favoriscono la tutela e il miglioramento dell'ambiente,  realizzate
con  il contributo della Comunita' economica europea e per le quali i
consorzi abbiano contratto mutui integrativi, possono essere concessi
contributi annui di importo pari alle quote di  ammortamento  a  loro
carico,  fino  alla  scadenza  del  mutuo, a condizione che l'importo
complessivo del contributo e del mutuo non superi quello delle  spese
sostenute".