IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al fine di favorire la cessazione del numeroso contenzioso,  di
conferire   liquidita'  agli  enti  gestori  l'edilizia  residenziale
pubblica ed in attesa  di  ridisciplinare  compiutamente  la  materia
"assegnazione  e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica" per adeguare le relative norme  ai
provvedimenti  legislativi in itinere a livello statale, le posizioni
debitorie  in  essere  alla  pubblicazione   della   presente   legge
conseguenti all'applicazione della legge regionale 11 settembre 1986,
n.  55  e  successive  modificazioni  possono  essere disciplinate, a
domanda degli interessati, secondo  le  disposizioni  della  presente
legge.
   2.  Alla  fattispecie  di  cui  al  1› comma del presente articolo
nonche' del successivo art. 2 straordinariamente non si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'art. 34 della legge regionale 11 settembre
1986 n. 55.