IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di favorire la cessazione del numeroso contenzioso, di conferire liquidita' agli enti gestori l'edilizia residenziale pubblica ed in attesa di ridisciplinare compiutamente la materia "assegnazione e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" per adeguare le relative norme ai provvedimenti legislativi in itinere a livello statale, le posizioni debitorie in essere alla pubblicazione della presente legge conseguenti all'applicazione della legge regionale 11 settembre 1986, n. 55 e successive modificazioni possono essere disciplinate, a domanda degli interessati, secondo le disposizioni della presente legge. 2. Alla fattispecie di cui al 1 comma del presente articolo nonche' del successivo art. 2 straordinariamente non si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 della legge regionale 11 settembre 1986 n. 55.