(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
            della regione Umbria n. 12 del 23 marzo 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                             Definizione
 
   1. E' attivita' ricettiva di tipo extralberghiero  quella  diretta
alla   produzione  di  servizi  per  l'ospitalita'  esercitata  nelle
strutture ricettive di cui al presente titolo.
   2. Gli esercizi ricettivi extralberghieri sono  classificati,  per
esigenze  di pubblico interesse e ai fini di una corretta ospitalita'
turistica, in base ai requisiti indicati nelle tabelle allegate.