(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 12 del 23 marzo 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Definizione 1. E' attivita' ricettiva di tipo extralberghiero quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalita' esercitata nelle strutture ricettive di cui al presente titolo. 2. Gli esercizi ricettivi extralberghieri sono classificati, per esigenze di pubblico interesse e ai fini di una corretta ospitalita' turistica, in base ai requisiti indicati nelle tabelle allegate.