IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. A decorrere dal 1 luglio 1993 la quota a carico dei consiglieri
regionali  di  cui  alla lettera a) del primo comma dell'art. 8 della
legge  regionale  10  marzo  1973,  n.  9,  successive  modifiche   e
integrazioni, e' calcolata sull'importo dell'indennita' consiliare al
netto delle ritenute fiscali.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 7 aprile 1994
 
                               PUPILLO