IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 luglio 1993 la quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, successive modifiche e integrazioni, e' calcolata sull'importo dell'indennita' consiliare al netto delle ritenute fiscali. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 7 aprile 1994 PUPILLO