IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il termine del 28 febbraio 1994 indicato all'articolo  1  della
legge  regionale  11 gennaio 1994, n. 1 e' prorogato alla data del 30
aprile 1994, secondo le prescrizioni del suddetto articolo 1.