IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine del 28 febbraio 1994 indicato all'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 e' prorogato alla data del 30 aprile 1994, secondo le prescrizioni del suddetto articolo 1.