la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
    1.   La  Regione,  nell'ambito  delle  proprie  competenze  e  in
relazione  a  quanto  previsto  dal   piano   paesistico   ambientale
regionale,  promuove  la  salvaguardia  e  il recupero del patrimonio
archeologico, l'organizzazione di un sistema archeologico regionale e
favorisce le iniziative di valorizzazione del predetto patrimonio, di
concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, mediante
intese tra Stato, Regioni ed enti locali.