la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in relazione a quanto previsto dal piano paesistico ambientale regionale, promuove la salvaguardia e il recupero del patrimonio archeologico, l'organizzazione di un sistema archeologico regionale e favorisce le iniziative di valorizzazione del predetto patrimonio, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, mediante intese tra Stato, Regioni ed enti locali.