IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  di  consentire l'acquisizione al Parco Scientifico e
Tecnologico regionale di tutti i rapporti giuridici e  amministrativi
facenti  capo  al  CO.RI.SA.  -  Consorzio  Ricerche Sardegna S.r.l.,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire d'intesa  con
il  Ministero  per l'Universita' la Ricerca Scientifica e Tecnologica
la somma di lire 10  miliardi  al  Consorzio  per  l'assistenza  alle
piccole e medie imprese (Consorzio 21) costituito con legge regionale
23  agosto  1985,  n.  21,  per  interventi  di  ricapitalizzazione e
risanamento del suddetto centro di ricerca.
   2.  L'erogazione  dei  fondi  di  cui  al  precedente   comma   e'
subordinata  alle necessarie deliberazioni degli organi societari del
CO.RI.SA. che consentano il  trasferimento  delle  proprie  quote  di
capitale   sociale   a   favore   del   Consorzio  21  e  l'eventuale
sottoscrizione da parte del medesimo di  nuove  quote,  nonche'  alla
preventiva  approvazione  da parte della Giunta regionale, sentita la
Commissione   consiliare   competente,   del   piano   triennale   di
ristrutturazione  e  rilancio del CO.RI.SA. nell'ambito dei programmi
del Parco Scientifico e Tecnologico regionale.
   3. Il piano di ristrutturazione e rilancio dovra' prevedere, sulla
base di apposita convenzione tra il CO.RI.SA. e  l'Universita'  degli
studi  di  Sassari,  concernente  l'uso  dei beni di proprieta' della
stessa  Universita',  le  modalita'  e  i  tempi  di  gestione  della
partecipazione  del  Consorzio 21 nel CO.RI.SA. Dovra' in particolare
prevedere che, nella fase di riavvio successiva  al  risanamento,  il
capitale  sociale  del  CO.RI.SA.  non  potra'  essere  posseduto  da
soggetti pubblici per una quota  superiore  al  70  per  cento  e  la
gestione  dovra'  essere  improntata a criteri di produttivita' anche
attraverso idonee garanzie di utilizzo economico dei risultati  delle
ricerche svolte.