(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25
                          del 6 aprile 1994
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'articolo  2  della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47, sono
aggiunti i seguenti terzo, quarto e quinto comma:
   "3. Per la corresponsione dell'assegno di cui all'art. 4-ter della
legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma  1  della  legge  18
gennaio  1992,  n.  16,  come  sostituito  dall'art. 2 della legge 12
gennaio 1994 n. 30, la percentuale di  riduzione  dell'indennita'  di
carica e' fissata nella misura del 10 per cento.
   4.  Per  il consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni  non  si  fa'  luogo
alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dalla presente legge.
   5.  Al  consigliere che sia stato sospeso in caso di provvedimento
definitivo di proscioglimento, e'  corrisposto,  con  riferimento  al
periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno
erogato  a  norma  del  precedente terzo comma e l'indennita' ad esso
spettante".