(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 52 del 1 giugno 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Competenza in materia di nomine 1. Ai sensi degli articoli 7 e 47 dello Statuto in ordine alle nomine, designazioni o proposte - di seguito nel presente Titolo indicato come nomine - spetta al Consiglio regionale: a) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, da atti normativi statali o comunitari; b) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite da leggi regionali successive all'entrata in vigore della presente legge; c) deliberare le nomine attribuite genericamente alla Regione quando: 1) sussista l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare; 2) gli eletti non debbano esercitare alcuna attivita' di promozione, di iniziativa e di amministrazione, ma debbano adempiere a meri compiti di rappresentanza istituzionale che non impegni l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione; d) deliberare le nomine di spettanza regionale concernenti i Presidenti degli enti, delle aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai quali partecipi la Regione; in tal caso la nomina e' effettuata a maggioranza dei presenti. 2. Tutte le nomine non previste dal comma 1 spettano alla Giunta regionale, al suo Presidente o a un Assessore secondo le loro specifiche attribuzioni, anche se le vigenti leggi regionali, che si intendono conseguentemente modificate, prevedono la competenza del Consiglio. Sono altresi' abrogate le vigenti disposizioni regionali che prevedono per le nomine criteri di votazione diversi dalla maggioranza dei presenti.