(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della regione Emilia-Romagna n. 52 del 1› giugno 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Competenza in materia di nomine
 
   1.  Ai  sensi  degli  articoli 7 e 47 dello Statuto in ordine alle
nomine, designazioni o proposte -  di  seguito  nel  presente  Titolo
indicato come nomine - spetta al Consiglio regionale:
     a)  deliberare  le nomine ad esso espressamente attribuite dalla
Costituzione, dallo Statuto, da atti normativi statali o comunitari;
     b) deliberare le nomine  ad  esso  espressamente  attribuite  da
leggi  regionali  successive  all'entrata  in  vigore  della presente
legge;
     c) deliberare le nomine attribuite  genericamente  alla  Regione
quando:
     1)  sussista  l'obbligo  di  assicurare  la rappresentanza della
minoranza consiliare;
     2)  gli  eletti  non  debbano  esercitare  alcuna  attivita'  di
promozione,  di iniziativa e di amministrazione, ma debbano adempiere
a meri  compiti  di  rappresentanza  istituzionale  che  non  impegni
l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione;
     d)  deliberare  le  nomine  di spettanza regionale concernenti i
Presidenti degli enti, delle  aziende  regionali  e  delle  societa',
associazioni o consorzi ai quali partecipi la Regione; in tal caso la
nomina e' effettuata a maggioranza dei presenti.
   2.  Tutte  le nomine non previste dal comma 1 spettano alla Giunta
regionale, al suo  Presidente  o  a  un  Assessore  secondo  le  loro
specifiche  attribuzioni, anche se le vigenti leggi regionali, che si
intendono conseguentemente modificate, prevedono  la  competenza  del
Consiglio.  Sono  altresi' abrogate le vigenti disposizioni regionali
che prevedono per  le  nomine  criteri  di  votazione  diversi  dalla
maggioranza dei presenti.