IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, fatti comunque salvi gli atti d'inquadramento del personale regionale nelle qualifiche funzionali disposti a far data dal 24 aprile 1991 e fino al 12 aprile 1994, ai sensi dei predetti articoli 1 e 3. 2. Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'attribuzione del profilo professionale e' portata a compimento nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 24 del 1989.