IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno
1989,  n.  24,  fatti  comunque  salvi  gli  atti d'inquadramento del
personale regionale nelle qualifiche funzionali disposti a  far  data
dal  24  aprile  1991 e fino al 12 aprile 1994, ai sensi dei predetti
articoli 1 e 3.
   2.  Nei  confronti  del  personale  di  cui  al  precedente  comma
l'attribuzione  del profilo professionale e' portata a compimento nei
modi e nei termini previsti dalla legge n. 24 del 1989.