IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro 1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, prestiti agevolati da erogare a favore dei soci delle cooperative e dei consorzi sopra indicati, allo scopo delegati dai soci e da destinare esclusivamente alla sottoscrizione e versamento di quote sociali, entro limiti stabiliti dalla legge. 2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad intervenire per l'abbattimento degli interessi passivi gravanti sui prestiti concessi dagli istituti di credito e banche, a valere su loro fondi. 3. Il tasso di interesse sui prestiti di cui ai commi 1 e 2 da porre a carico dei beneficiari, e' quello stabilito dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51. 4. Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti agevolati e' stabilito, rispettivamente, in due anni e cinque anni. 5. I prestiti sono assistiti dalle garanzie di cui al punto 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 1983. 6. Con proprio decreto l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale determinera' la concessione dei prestiti agevolati o concorso interessi sulla base dei seguenti criteri: a) l'incidenza territoriale dell'intervento; b) i contenuti innovativi del progetto; c) l'ampiezza di nuova occupazione prevista. 7. L'importo massimo concedibile a ciascuna impresa non potra' superare 1/10 dello stanziamento previsto in bilancio allo scopo. 8. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono, per la sua attuazione, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 13 della legge regionale n. 16 del 1983.