IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro
 
   1. Al fine di favorire la capitalizzazione  delle  cooperative  di
produzione  e  lavoro e di loro consorzi, l'Amministrazione regionale
e' autorizzata a concedere, a carico del fondo di  rotazione  di  cui
all'articolo  2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, prestiti
agevolati da erogare a  favore  dei  soci  delle  cooperative  e  dei
consorzi  sopra indicati, allo scopo delegati dai soci e da destinare
esclusivamente alla sottoscrizione e  versamento  di  quote  sociali,
entro limiti stabiliti dalla legge.
   2.  Per  le  stesse finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione
regionale e' autorizzata  ad  intervenire  per  l'abbattimento  degli
interessi  passivi  gravanti  sui prestiti concessi dagli istituti di
credito e banche, a valere su loro fondi.
   3. Il tasso di interesse sui prestiti di cui ai commi  1  e  2  da
porre  a  carico dei beneficiari, e' quello stabilito dall'articolo 3
della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51.
   4. Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti  agevolati  e'
stabilito, rispettivamente, in due anni e cinque anni.
   5.  I  prestiti  sono  assistiti  dalle garanzie di cui al punto 2
dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 1983.
   6.   Con   proprio   decreto  l'Assessore  regionale  del  lavoro,
formazione   professionale,   cooperazione   e   sicurezza    sociale
determinera'   la  concessione  dei  prestiti  agevolati  o  concorso
interessi sulla base dei seguenti criteri:
     a) l'incidenza territoriale dell'intervento;
     b) i contenuti innovativi del progetto;
     c) l'ampiezza di nuova occupazione prevista.
   7. L'importo massimo concedibile a  ciascuna  impresa  non  potra'
superare 1/10 dello stanziamento previsto in bilancio allo scopo.
   8.  Per  quanto non previsto nel presente articolo valgono, per la
sua attuazione, le disposizioni di cui agli  articoli  10,  11  e  13
della legge regionale n. 16 del 1983.