(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 28
                         dell'8 giugno 1994)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Provvedimenti a carico di sindaci
                 e dipendenti comunali inadempienti
 
   1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge, i sindaci  dei  comuni  provvedono  agli  adempimenti  di  cui
all'articolo  4  della  legge  regionale  30  aprile  1991, n. 10, in
riferimento ai procedimenti di repressione dell'abusivismo  edilizio,
con   la   specifica   individuazione  del  responsabile  dell'unita'
organizzativa preposta ai procedimenti medesimi.
   2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e  successive
modifiche,  la sanzione della sospensione dalla qualifica e' inflitta
a  funzionari  ed  impiegati   responsabili   dei   procedimenti   di
repressione  dell'abusivismo  edilizio,  qualora  essi  ritardino  la
predisposizione degli atti del procedimento e la loro trasmissione al
sindaco, oltre trenta giorni dal momento in  cui  e'  giunta  formale
denuncia  dell'illecito  od e' sorto l'obbligo di emanare determinati
atti.
   3. La mancata adozione,, da parte del sindaco,  dei  provvedimenti
di  repressione  dell'abusivismo  edilizio,  entro i termini previsti
dalle relative disposizioni di legge, e  comunque  entro  il  termine
massimo   di  venti  giorni  dalla  trasmissione  della  proposta  di
provvedimento da parte  dei  funzionari  od  impiegati  responsabili,
costituisce  grave  e persistente violazione di legge, sanzionata con
la rimozione, ai sensi dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n.
142, cosi' come recepito dalla legge regionale 11 dicembre  1991,  n.
48,  quando  si  sia  verificata  almeno  cinque  volte nel corso del
mandato.
   4. I sindaci rimossi per le ragioni di cui al comma 3 non  possono
essere  candidati  per  la  elezione  per  la carica di sindaco nello
stesso comune, nella competizione  elettorale  successiva  alla  loro
rimozione.
   5. La violazione dei doveri di cui al comma 1 e' rilevante ai fini
dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3.
   6.  Le  disposizioni  del presente articolo costituiscono espressa
modificazione degli articoli 40 e 51 della legge 8  giugno  1990,  n.
142,  cosi'  come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.
48.