(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 28 dell'8 giugno 1994) L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Provvedimenti a carico di sindaci e dipendenti comunali inadempienti 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i sindaci dei comuni provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in riferimento ai procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, con la specifica individuazione del responsabile dell'unita' organizzativa preposta ai procedimenti medesimi. 2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche, la sanzione della sospensione dalla qualifica e' inflitta a funzionari ed impiegati responsabili dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, qualora essi ritardino la predisposizione degli atti del procedimento e la loro trasmissione al sindaco, oltre trenta giorni dal momento in cui e' giunta formale denuncia dell'illecito od e' sorto l'obbligo di emanare determinati atti. 3. La mancata adozione,, da parte del sindaco, dei provvedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, entro i termini previsti dalle relative disposizioni di legge, e comunque entro il termine massimo di venti giorni dalla trasmissione della proposta di provvedimento da parte dei funzionari od impiegati responsabili, costituisce grave e persistente violazione di legge, sanzionata con la rimozione, ai sensi dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cosi' come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, quando si sia verificata almeno cinque volte nel corso del mandato. 4. I sindaci rimossi per le ragioni di cui al comma 3 non possono essere candidati per la elezione per la carica di sindaco nello stesso comune, nella competizione elettorale successiva alla loro rimozione. 5. La violazione dei doveri di cui al comma 1 e' rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono espressa modificazione degli articoli 40 e 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cosi' come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.