L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Modifiche alle procedure di adozione, per il 1994, dei programmi
   triennali   delle  opere  pubbliche  e  del  piano  triennale  per
   l'ambiente 1994-1996.
 
   1. I commi 3, 4 e 8  dell'articolo  3  della  legge  regionale  29
aprile 1985, n. 21, ed il comma 2 dell'articolo 5 della stessa legge,
come  sostituiti  rispettivamente  dagli articoli 18 e 22 della legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 10, trovano  applicazione  ad  iniziare
dai   programmi  di  opere  pubbliche  da  adottare  in  concomitanza
dell'approvazione dei bilanci di  previsione  relativi  all'esercizio
finanziario 1995.
   2.  In  deroga  al  disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge
regionale  29  aprile  1985,  n.  21,  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, per l'anno finanziario 1994 i programmi triennali delle
opere  pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione
del bilancio di previsione, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
   3.  Ai  fini  della  predisposizione  del  piano   triennale   per
l'ambiente 1994-1996 e limitatamente all'anno finaziario 1994, non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 4 della
legge  regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo
19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
   4.   Al   trasferimento  dei  fondi  per  la  realizzazione  degli
interventi,  previsti  dal  piano  triennale   per   l'ambiente,   si
provvedera'  in  conformita'  delle  procedure  di  cui  al  comma 10
dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile  1985,  n.  21,  come
sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n.
10.