L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche alle procedure di adozione, per il 1994, dei programmi triennali delle opere pubbliche e del piano triennale per l'ambiente 1994-1996. 1. I commi 3, 4 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, ed il comma 2 dell'articolo 5 della stessa legge, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 18 e 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, trovano applicazione ad iniziare dai programmi di opere pubbliche da adottare in concomitanza dell'approvazione dei bilanci di previsione relativi all'esercizio finanziario 1995. 2. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1994 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini della predisposizione del piano triennale per l'ambiente 1994-1996 e limitatamente all'anno finaziario 1994, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. 4. Al trasferimento dei fondi per la realizzazione degli interventi, previsti dal piano triennale per l'ambiente, si provvedera' in conformita' delle procedure di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.