(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8 giugno 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le disposizioni di cui al terzo comma  dell'articolo  55  della
legge  regionale 4 luglio 1979, n. 35, come aggiunto dall'articolo 35
della legge regionale 8 giugno 1993,  n.  37,  non  si  applicano  ai
negozi di acquisto perfezionati prima della data di entrata in vigore
della medesima legge regionale n. 37 del 1993.