(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8 giugno 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come aggiunto dall'articolo 35 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, non si applicano ai negozi di acquisto perfezionati prima della data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 37 del 1993.