IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo il secondo comma dell'art.  1  della  legge  regionale  23
luglio  1973,  n.  18 e successive modificazioni e integrazioni, sono
aggiunti i seguenti commi:
   "Nei  casi  di  sospensione  di  diritto  dalla  carica   previsti
dall'art. 15, comma 4- bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da
ultimo  modificata  dalla  legge  12  gennaio 1994, n. 30, e comunque
qualora vengano applicate le misure coercitive di cui  agli  articoli
284, 285 e 286 del codice di procedura penale, l'indennita' di cui al
comma  1  e'  sospesa  e  al  consigliere  spetta,  per il periodo di
sospensione, un assegno pari alla indennita' di carica ridotta di una
percentuale del 70 per cento, sul quale non opera la ritenuta  per  i
contributi obbligatori di cui agli articoli 7 e 8.
   Nei  casi  previsti  dall'art.  15,  comma 4-quater della legge 19
marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 4 della legge 12 gennaio
1994, n. 30 il consigliere ha diritto di  percepire  l'indennita'  di
carica,  per il periodo di sospensione, previa deduzione dell'assegno
corrisposto ai sensi dei comma precedente.
   Le indennita' di cui  al  primo  comma  non  sono  corrisposte  ai
consiglieri  che  optano  per  il  trattamento economico in godimento
presso  l'amministrazione  di  appartenenza  ai  sensi  dell'art.  71
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
   L'opzione,  se  esercitata  anteriormente  alla  prima  seduta del
consiglio   regionale,   ha   effetto   immediato.   Se    esercitata
successivamente,  ha  effetto  dal mese successivo a quello in cui ne
perviene all'amministrazione interessata la comunicazione alla  quale
il presidente del consiglio regionale deve provvedere immediatamente.
Si applicano le stesse formalita' in caso di revoca dell'opzione".