IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi: "Nei casi di sospensione di diritto dalla carica previsti dall'art. 15, comma 4- bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo modificata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, e comunque qualora vengano applicate le misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa e al consigliere spetta, per il periodo di sospensione, un assegno pari alla indennita' di carica ridotta di una percentuale del 70 per cento, sul quale non opera la ritenuta per i contributi obbligatori di cui agli articoli 7 e 8. Nei casi previsti dall'art. 15, comma 4-quater della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 il consigliere ha diritto di percepire l'indennita' di carica, per il periodo di sospensione, previa deduzione dell'assegno corrisposto ai sensi dei comma precedente. Le indennita' di cui al primo comma non sono corrisposte ai consiglieri che optano per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 71 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'opzione, se esercitata anteriormente alla prima seduta del consiglio regionale, ha effetto immediato. Se esercitata successivamente, ha effetto dal mese successivo a quello in cui ne perviene all'amministrazione interessata la comunicazione alla quale il presidente del consiglio regionale deve provvedere immediatamente. Si applicano le stesse formalita' in caso di revoca dell'opzione".