IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, la fornitura di ossigeno liquido per il trattamento a lungo termine a cura del servizio sanitario di soggetti affetti da stati patologici cronici accertati ai sensi di legge.