IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  538,  la  fornitura  di
ossigeno  liquido  per  il  trattamento  a  lungo  termine a cura del
servizio sanitario di soggetti affetti da  stati  patologici  cronici
accertati ai sensi di legge.