IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 3
             della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28
 
   1.  Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1993 n.
28 e' cosi' sostituito:
   "3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto  costitutivo  o  nello
statuto delle organizzazioni di volontariato devono essere previsti i
requisiti di cui al comma 1, nonche' la sede dell'organizzazione".