IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 e' cosi' sostituito: "3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni di volontariato devono essere previsti i requisiti di cui al comma 1, nonche' la sede dell'organizzazione".