(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 2 agosto 1994)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  legge  provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive
modificazioni ed  integrazioni,  concernente  "provvedimenti  per  il
potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse";
   Visto  il  regolamento  per  il  rilascio  delle autorizzazioni al
transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del
bosco, emanato con D.P.G.P. 25 maggio 1987, n. 6-46/Leg. e successive
modifiche ed integrazioni;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 10  giugno
1994  n. 7290 concernente l'approvazione del nuovo regolamento per il
rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali  non
adibite ad esclusivo servizio del bosco
 
                              Decreta:
 
   Il regolamento previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 23
novembre  1978,  n.  48  ed  emanato  con D.P.G.P. 25 maggio 1987, n.
XX/Leg. e successive modifiche ed  integrazioni,  e'  sostituito  dal
nuovo testo regolamentare comprendente i seguenti articoli.
 
                               Art. 1.
 
   1.  In  relazione alle finalita' prioritarie e prevalenti cui sono
destinate le strade forestali ai sensi dell'articolo  6  della  legge
provinciale 23 novembre 1978, n. 48 da ultimo modificata con la legge
provinciale 27 agosto 1992, n. 16 in prosieguo denominata "legge", il
transito  dei  veicoli  a  motore  sulle strade forestali non adibite
all'esclusivo servizio del bosco. indivi'duate dal  Comitato  tecnico
forestale, e ammesso, purche':
     a) siano accertate specifiche e motivate ragioni connesse con la
salvaguardia  e  la  valorizzazione  del patrimonio umano, culturale,
produttivo e ambientale  delle  zone  montane,  in  riferimento  alle
tradizionali  attivita'  Compatibili  con  gli  equilibri ambientali,
finalizzate al miglioramento delle condizioni di  vita  Civili  delle
comunita' locali;
     b)   sia  accordata  l'autorizzazione  al  transito  di  Cui  ai
successivi articoli;
     c) la pluralita' degli usi concomitanti della  strada  forestale
non  pregiudichi le funzioni principali cui essa e' destinata, ne' le
finalita' di cui all'articolo 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.  3267
e alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30.
   2.  E  sempre  ammessa,  senza  necessita' di acquisire preventiva
autorizzazione, la circolazione dei veicoli adibiti alla sorveglianza
ed alla gestione dei  patrimoni  silvo-pastorali  nonche'  di  quelli
impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni.
   3.  Il rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli sulle
strade forestali non determina la destinazione della strada  medesima
a   pubblico   transito;   il   soggetto  che  rilascia  la  predetta
autorizzazione non e' responsabile dei danni derivanti  a  persone  e
cose dal transito autorizzato.