(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 2 agosto 1994) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse"; Visto il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, emanato con D.P.G.P. 25 maggio 1987, n. 6-46/Leg. e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 10 giugno 1994 n. 7290 concernente l'approvazione del nuovo regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco Decreta: Il regolamento previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 ed emanato con D.P.G.P. 25 maggio 1987, n. XX/Leg. e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal nuovo testo regolamentare comprendente i seguenti articoli. Art. 1. 1. In relazione alle finalita' prioritarie e prevalenti cui sono destinate le strade forestali ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 da ultimo modificata con la legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16 in prosieguo denominata "legge", il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco. indivi'duate dal Comitato tecnico forestale, e ammesso, purche': a) siano accertate specifiche e motivate ragioni connesse con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio umano, culturale, produttivo e ambientale delle zone montane, in riferimento alle tradizionali attivita' Compatibili con gli equilibri ambientali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita Civili delle comunita' locali; b) sia accordata l'autorizzazione al transito di Cui ai successivi articoli; c) la pluralita' degli usi concomitanti della strada forestale non pregiudichi le funzioni principali cui essa e' destinata, ne' le finalita' di cui all'articolo 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30. 2. E sempre ammessa, senza necessita' di acquisire preventiva autorizzazione, la circolazione dei veicoli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali nonche' di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni. 3. Il rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli sulle strade forestali non determina la destinazione della strada medesima a pubblico transito; il soggetto che rilascia la predetta autorizzazione non e' responsabile dei danni derivanti a persone e cose dal transito autorizzato.