IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 6
              della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6
 
   1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 4 marzo 1991,
n.   6   (Disciplina  della  procedura  di  valutazione  dell'impatto
ambientale) sono aggiunti i seguenti:
    "1-bis. Per  quanto  concerne  i  Piani  regolatori  comunali  ed
intercomunali non sono sottoposte a valutazione di impatto ambientale
le   varianti  non  sostanziali.  Per  varianti  non  sostanziali  si
intendono quelle che:
      a) con riferimento alle singole zone B, C, D e  F,  di  cui  al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:
      1) comportino riduzioni agli indici di fabbricabilita' e/o alla
superficie della zona e/o alla volumetria complessiva;
      2)  non comportino aumento agli indici di fabbricabilita', alla
superficie della zona, alla volumetria complessiva ammessa in  misura
superiore  al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge;
      b) comportino la  rilocalizzazione  all'interno  delle  singole
zone  delle  aree  per  servizi  e attrezzature di interesse generale
senza ridurne la superficie complessiva;
      c) comportino limitati spostamenti  dei  tracciati  stradali  o
eliminazione dei tracciati stessi;
      d)  modifichino  la  delimitazione delle aree assoggettate alla
formazione di piani urbanistici di dettaglio in misura non  superiore
al dieci per cento;
      e)  dispongano  modificazioni parziali o totali ai singoli tipi
di intervento sul patrimonio edilizio esistente.
    1-ter. Non sono sottoposte a V.I.A. le varianti di  cui  all'art.
1,  comma  5,  della  legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle
procedure per la esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali) e le riapprovazioni dei vincoli destinati ad
aree a servizio previsti dai piani regolatori".