IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Per quanto concerne i Piani regolatori comunali ed intercomunali non sono sottoposte a valutazione di impatto ambientale le varianti non sostanziali. Per varianti non sostanziali si intendono quelle che: a) con riferimento alle singole zone B, C, D e F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: 1) comportino riduzioni agli indici di fabbricabilita' e/o alla superficie della zona e/o alla volumetria complessiva; 2) non comportino aumento agli indici di fabbricabilita', alla superficie della zona, alla volumetria complessiva ammessa in misura superiore al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; b) comportino la rilocalizzazione all'interno delle singole zone delle aree per servizi e attrezzature di interesse generale senza ridurne la superficie complessiva; c) comportino limitati spostamenti dei tracciati stradali o eliminazione dei tracciati stessi; d) modifichino la delimitazione delle aree assoggettate alla formazione di piani urbanistici di dettaglio in misura non superiore al dieci per cento; e) dispongano modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente. 1-ter. Non sono sottoposte a V.I.A. le varianti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e le riapprovazioni dei vincoli destinati ad aree a servizio previsti dai piani regolatori".